E’ cambiato il regime fiscale delle polizze vita. La nuova normativa, valida per le polizze stipulate a partire dal 1 gennaio 2001, prevede che le polizze vita non siano più considerate tutte uguali, ma distinte in base alle loro finalità, previdenziali o finanziarie.

Novità valida per tutte le polizze è l’abolizione della tassa governativa del 2,5% del premio versato. La detraibilità del premio dalle imposte (19% del premio, dal calcolarsi su di un premio massimo di Lire 2,5 milioni per anno e quindi pari a Lire 475.000) non è più consentita per tutte le polizze vita, ma è limitata a quelle "caso morte" e long term care, con esclusione quindi delle polizze unit linked e index linked.

I premi pagati per le polizze vita di tipo previdenziale possono essere dedotti dal reddito imponibile, nel limite del 12% del reddito e fino ad un massimo di Lire 10 milioni per anno. Sono polizze vita di tipo previdenziale essenzialmente quelle che prevedono la corresponsione del capitale assicurato o della rendita al raggiungimento dell’età pensionabile.

Le polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000 mantengono le agevolazioni fiscali in vigore prima della riforma, e fino alla data di scadenza del contratto.

La nuova normativa fiscale è disciplinata nelle sue linee essenziali dal D. lgs. 28 febbraio 2000 n. 47, ma indicazioni più dettagliate si avranno solo quando verranno emesse le disposizioni di attuazione da parte dei ministeri competenti (Finanze, Tesoro).